Sospensione legale della riscossione
Sospensione legale della riscossione
(art. 7 dei Regolamenti sulla riscossione coattiva degli Enti soci di Alto Adige Riscossioni Spa e art. 1, commi da
537 a 543, della legge 24.12.2012 n. 228)
La richiesta di pagamento contenuta nell’atto d’ingiunzione di pagamento, o negli atti della procedura cautelare (es. comunicazione preventiva d’iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati) o esecutiva (es. pignoramento presso terzi), può essere sospesa:
(i) in via amministrativa da parte dell’ente creditore
(ii) in via giudiziale a seguito di provvedimento del Giudice adito,
(iii) su iniziativa del contribuente, presentando apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 543 della legge n.228/2012, direttamente ad Alto Adige Riscossioni Spa.
In quali casi presentare la dichiarazione per la sospensione ad Alto Adige Riscossioni Spa?
La dichiarazione per la sospensione può essere presentata ad Alto Adige Riscossioni Spa qualora venga documentato che le somme richieste dall’ente creditore tramite l’atto d’ingiunzione o altro atto della procedura cautelare/esecutiva emesso dalla società siano interessate da:
a) prescrizione o decadenza del diritto sotteso intervenute in data antecedente a quella in cui le posizioni da riscuotere sono rese esecutive dall’ente creditore;
b) un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in giudizio al quale Alto Adige Riscossioni Spa non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato in favore dell’ente creditore, riconducibile al debito che ha generato l’atto in oggetto in data antecedente alla trasmissione alla società di riscossione della posizione da riscuotere.
Come ed entro quale termine presentare la dichiarazione per la sospensione?
La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di riscossione che si contesta (es. ingiunzione di pagamento oppure atto della procedura cautelare o esecutiva) mediante trasmissione ad Alto Adige Riscossioni del seguente modulo debitamente compilato:
Tale modulo dovrà essere accompagnato dalla documentazione completa che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza ecc.). Si precisa che la produzione parziale della documentazione non è ammessa (es. non è possibile trasmettere una sola pagina di una sentenza composta da un numero superiore di pagine).
ATTENZIONE: per gli atti che sono stati notificati direttamente dall’ente creditore (quindi, non notificati da Alto Adige Riscossioni Spa), per gli atti notificati dalla società da più di 60 giorni, nonché per semplici avvisi o solleciti di pagamento inviati da Alto Adige Riscossioni Spa, non è possibile chiedere la sospensione ai sensi della legge 228/2012. Inoltre, la reiterazione della dichiarazione sopra citata non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
Come inviare la documentazione ad Alto Adige Riscossioni Spa?
La domanda può essere presentata in diversi modi:
- via fax al numero +39 0471 316491 oppure 316492;
- con e-mail all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
- se è titolare di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
- per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
- di persona presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, via J. Mayr Nusser, 62/D, 39100 Bolzano.
Informazioni sulla procedura
Alto Adige Riscossioni Spa, in seguito a verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, provvede alla sospensione immediata della riscossione. Inoltre, entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione trasmette la stessa all’ente creditore al quale spetta l’esame della fondatezza della dichiarazione nel merito.
Entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l’ente creditore comunicherà all’istante a mezzo posta elettronica certificata (qualora l’indirizzo venga indicato nella dichiarazione) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’esame svolto, dando comunicazione ad Alto Adige Riscossioni Spa della conferma delle ragioni debitorie (in tal caso l’attività di riscossione coattiva sarà proseguita), oppure dello sgravio/annullamento/sospensione dell’atto oggetto della dichiarazione (in tal caso l’attività di riscossione coattiva non sarà proseguita).
Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art. 1, comma 541, legge 228/2012).
Per ulteriori informazioni:
Assistenza telefonica al n. +39 0471 316400 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 - 12:00, il giovedì anche dalle ore 14:00 - 16:00
E-Mail: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it
PEC (posta elettronica certificata): se.aar.bz@legalmail.it