FAQ - Tassa automobilistica

I locatari di veicoli in locazione finanziaria (leasing) e gli utilizzatori a lungo termine (periodo di almeno 12 mesi) devono pagare la tassa alla propria Regione o Provincia autonoma di residenza. Pertanto, i residenti in Alto Adige devono pagare la tassa alla Provincia autonoma di Bolzano. Si fa presente che diverse società di leasing/noleggio provvedono al pagamento del tributo in luogo degli utilizzatori. In caso di dubbi La invitiamo, di conseguenza, a verificare le condizioni contrattuali pattuite con il soggetto proprietario del veicolo.

AI fini fiscali si intende per nuovo:

-       un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE che non è mai stato immatricolato;

-       un veicolo già immatricolato in uno stato UE che non ha percorso più di 6.000 chilometri e non ha più di 6 mesi d'età (dall'immatricolazione).

Il pagamento della prima tassa automobilistica per un veicolo nuovo può avvenire nel mese dell’immatricolazione o al massimo entro il mese successivo, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. Si ricorda che per il primo pagamento non viene inviato l’avviso di scadenza.

Per i seguenti veicoli l’avviso di scadenza non viene inviato:

-       veicoli con pagamento quadrimestrale della tassa automobilistica (ad es. autocarri),

-       veicoli intestati a persone giuridiche.

Qualora nessuno di questi casi La riguardi, ci contatti al numero telefonico 0471 316499 oppure all’indirizzo mail tasseauto@altoadigeriscossioni.it

Sì, è possibile registrandosi gratuitamente presso il servizio Ricorda la scadenza. In tal caso non viene, tuttavia, più inviato l’avviso di scadenza in forma cartacea.

Il pagamento è possibile e deve essere eseguito a prescindere dal ricevimento dell’avviso di scadenza. La targa è sufficiente per poter pagare la tassa con una qualsiasi delle modalità di pagamento previste.

Sono previste le seguenti esenzioni:

-        Veicoli elettrici: Tutti i veicoli immatricolati nuovi con alimentazione esclusiva elettrica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni a partire dalla data di immatricolazione. In seguito, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto a un quarto della tassa automobilistica altrimenti prevista per i veicoli alimentati a benzina o gasolio (tariffa classe euro 6).

-        Veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno: Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni a partire dalla data di immatricolazione, anche estera, per gli autoveicoli con potenza massima del motore di 185 kW.

-        Veicoli con alimentazione (doppia o esclusiva) GPL o metano, alimentazione ibrida/termica e idrogeno/termica: Gli autoveicoli con potenza massima del motore di 185 kW e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica a partire dalla data di immatricolazione, anche estera, secondo la tabella seguente:

Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7)

Durata dell’esenzione in mesi a decorrere

dalla data di prima immatricolazione, anche estera

1 – 30 g/km

60

31 – 60 g/km

36

61 – 95 g/km

24

96 – 135 g/km

12

 

Per i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o GPL, in seguito, inoltre, l'importo della tassa automobilistica per le autovetture è ridotto a un quarto della tassa automobilistica altrimenti prevista per i veicoli alimentati a benzina o gasolio (tariffa classe euro 6 o superiori).

No, l’esenzione/agevolazione in questione viene inserita in automatico sulla base dei dati contenuti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Si, i veicoli ibridi acquistati fino al 31 dicembre 2021 sono esentati dal pagamento della tassa per tre o cinque anni. In questo caso, l’esenzione vale fino a gennaio 2023 (la tassa deve essere pagata a febbraio 2023).

No, non ha diritto ad alcuna esenzione, poiché è già passato un anno dall’immatricolazione. Con le medesime caratteristiche, un veicolo immatricolato nuovo avrebbe beneficiato di 12 mesi di esenzione.

La legge provinciale prevede l’esenzione per i veicoli esclusivamente destinati all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili. Tale attività deve essere espressamente prevista nello statuto e gli adattamenti apportati ai veicoli devono risultare dalla carta di circolazione.

Non necessariamente. L’esenzione spetta alla persona disabile intestataria del veicolo oppure ad altra persona intestataria del veicolo, purché il disabile ne sia fiscalmente a carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa dello stesso deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica viene concessa nei seguenti casi:

-       Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 3, comma primo, legge n. 104/1992). (Il veicolo deve essere dotato di adattamenti funzionali alla guida da parte del disabile o al suo trasporto indicati nella carta di circolazione.)

-       Disabilità grave (art. 3, comma terzo, legge n. 104/1992): grave limitazione della capacità di deambulazione oppure pluriamputazioni.

-       Cecità assoluta o parziale o ipovedente grave (legge n. 138/2001, legge n. 342/2000).

-       Sordità dalla nascita o da prima dell’apprendimento della lingua parlata (legge n. 381/1970, legge n. 342/2000).

-       Handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento (art. 3, comma terzo, legge n. 104/1992).

-       Sindrome di Down

La condizione di portatore di handicap deve risultare da certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche.

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture destinate al trasporto e alla mobilità di soggetti disabili. Si può fruire del beneficio per veicoli con motore a gasolio o ibrido elettrico/gasolio di cilindrata fino a 2800 centimetri cubici e per veicoli con motore a benzina o ibrido elettrico/benzina fino a 2000 centimetri cubici, e per veicoli con solo motore elettrico con potenza non superiore a 150 KW.

Gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali beneficiano di una riduzione della tassa automobilistica pari al 50% dell’importo altrimenti dovuto, solamente se riconosciuti di interesse storico e collezionistico e con relativa annotazione sul libretto di circolazione.

Gli autoveicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. Essi sono, tuttavia, assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua pari a euro 25,82 per gli autoveicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli.

Deve far annotare il “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” sulla carta di circolazione o sul documento unico di proprietà e circolazione, rivolgendosi alle agenzie autorizzate di pratiche automobilistiche oppure alla Motorizzazione provinciale.

Si, i veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla tassa automobilistica prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone e beneficiano quindi delle stesse riduzioni tariffarie previste per i veicoli ultraventennali, qualora riconosciuti di interesse storico e collezionistico.

Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sono assoggettati alla stessa tassa automobilistica prevista per le autovetture ad uso privato per il trasporto di persone.

La domanda può essere presentata compilando il seguente modulo.

Sì, a chi perde il possesso del veicolo per furto (previa annotazione al PRA della relativa denuncia) è riconosciuto il diritto al rimborso per i mesi di mancato godimento del veicolo, successivi a quello del furto. Il rimborso avviene successivamente alla scadenza della tassa, previa dichiarazione del proprietario di non essere rientrato nel possesso del veicolo.

Se il furto si è verificato entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica provinciale, questa non è dovuta, oppure, se la stessa è già stata versata, se ne può chiedere il rimborso totale previa presentazione delle relative formalità al PRA.

In tal caso la richiesta di rimborso non deve essere inviata alla Provincia autonoma di Bolzano, ma all’ente beneficiario del pagamento (altra Regione o Provincia autonoma di Trento).

Sì, il diritto al rimborso della tassa automobilistica è riconosciuto per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso, annotato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purché tali mesi siano almeno pari a quattro.

Se la rottamazione/esportazione si è verificata entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica provinciale, questa non è dovuta, oppure, se la stessa è già stata versata, se ne può chiedere il rimborso totale previa presentazione delle relative formalità al PRA.

Il rimborso di una somma è riconosciuto per importi pari o superiori a euro 30,00. Viene concesso nei seguenti casi:

-       Versamento in eccesso rispetto all’importo realmente dovuto

-       Doppio pagamento

-       Versamento non dovuto

-       Pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a rottamazione, esportazione e perdita di possesso per furto. La relativa formalità deve essere annotata al PRA. I mesi successivi ad uno di questi eventi fino alla scadenza della tassa devono essere almeno quattro.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

Sì, per tali veicoli è prevista la sospensione del pagamento della tassa automobilistica che viene concessa unicamente a fronte della trascrizione dell’atto di vendita al PRA e, se l’acquisizione avviene nel mese di pagamento, già con decorrenza da tale mese. La sospensione si applica in automatico. Tale circostanza consente l’eliminazione dell’onere per il rivenditore di comunicare alla PAB l’elenco dei veicoli per i quali è richiesta la sospensione dell’obbligo tributario. Ad ulteriore vantaggio degli operatori economici è disposta anche l’abolizione del costo previsto a loro carico dalla disciplina statale per il riconoscimento della sospensione (c.d. diritto fisso), che quindi non deve più essere corrisposto.

Si, per l’ultimo quadrimestre del 2021 vige ancora la normativa dello Stato, in base alla quale si deve inviare la richiesta di sospensione e l’elenco di tutti i veicoli movimentati e corrispondere il diritto fisso per ciascun veicolo acquisito per la rivendita.

No, da gennaio 2022 la sospensione del pagamento della tassa si attiverà automaticamente, in presenza della trascrizione dell’atto al PRA (“Minivoltura”), anche in caso di acquisizione nel mese di pagamento della tassa. Anche l’uscita dal regime di esenzione avverrà automaticamente, senza necessità di apposita comunicazione.

Per i veicoli acquisiti dal 1° gennaio 2022 il diritto fisso non è più dovuto.

Società

Alto Adige Riscossioni Spa
C.F./P. IVA 02805390214, n. REA 207128
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
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Contatti

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