Informazioni per i versamenti
Scadenze
I verbali del Codice della strada prevedono varie scadenze di pagamento decorrenti dalla data di notifica del medesimo verbale, a cui corrispondono diversi importi da pagare. Tutte le scadenze di pagamento previste dal Codice della Strada si riferiscono a giorni di calendario non festivi. Pertanto, per “ultimo giorno di pagamento” si intende l’ultimo giorno non festivo utile al versamento. Se quindi il pagamento deve essere effettuato entro il 5°o il 60° giorno dalla notifica del verbale e tali giorni sono festivi, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Importi e termini:
- Preavvisi di sosta (comunicazione a parabrezza): se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla data di rilevazione della violazione, l’importo è ammesso in misura scontata del 30%.
Ad esempio, violazione commessa e rilevata il 15 luglio 2020, il versamento in misura scontata deve avvenire non oltre il 20 luglio 2020.
- Verbali di violazione al Codice della strada (redatti su strada o notificati tramite posta o PEC): se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale, l’importo è ammesso in misura scontata del 30%. Decorsi 5 giorni, il versamento dovrà essere pari alla misura ridotta ed avvenire entro il 60° giorno dalla data di notifica.
Ad esempio, verbale notificato il 15 luglio 2020:
- pagamento in misura scontata, entro il 20 luglio 2020;
- pagamento in misura ridotta: tra il 21 luglio (6° giorno) e il 14 settembre 2020 (61° giorno e primo giorno feriale utile successivo al 60esimo giorno che cade di domenica).
Attenzione: la data di notifica è intesa come data di ricezione del verbale o del ritiro presso l’ufficio postale. In quest’ultimo caso se il ritiro non avviene entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta giacenza, con l’11esimo la notifica si intende perfezionata, quindi a partire dal tal giorno decorreranno i termini come sopra.
Decorsi 60 giorni dalla data di notifica, qualora il pagamento non sia stato effettuato o sia incompleto il verbale diviene titolo esecutivo. Le procedure di riscossione coattiva verranno attivate per un ammontare pari alla metà del massimo della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa (massimo edittale), maggiorata delle spese di procedimento.
Ad esempio, Art. 12 c.8 – Superamento del limite di velocità (in Km/h) >10 ma < 40: massimo edittale pari a Euro 695,00:
- Pagamento entro 5 gg – misura scontata (30%) Euro 121,10
- Pagamento entro 60 gg. – misura ridotta (minimo) Euro 173,00
- Pagamento oltre 60 gg – misura piena (½ massimo edittale) Euro 347,50
Si ricorda che versamenti effettuati in misura scontata oltre il 5° giorno o effettuati in misura ridotta oltre il 60° giorno, sono versamenti incompleti. Tali versamenti incompleti potranno essere integrati per differenza e in modo spontaneo, sia per l’importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, che per l´importo residuo fino a prima dell´emissione a ruolo. Diversamente l’importo mancante verrà recuperato tramite i procedimenti di riscossione coattiva.
Versamenti:
Le modalità di versamento sono descritte e indicate sia nei preavvisi che nei verbali.
Se non diversamente riportato nella comunicazione ricevuta, la principale modalità di pagamento di un verbale o in generale di un atto emesso da una Pubblica Amministrazione (PA) è il canale pagoPA.
Tutti i Comandi di Polizia locale che si avvalgono di Alto Adige Riscossioni per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative in argomento prevedono tale modalità di pagamento, prevista obbligatoriamente per le PA dal Codice per l’amministrazione digitale.
L’avviso di pagamento pagoPA, allegato al verbale o incluso nei preavvisi, può essere pagato:
- online, utilizzando il portale ePayS, con home banking, CBILL o tramite APP per smartphone o tablet.
- allo sportello, in banca, in posta, nelle ricevitorie, tabaccherie, edicole o altri operatori aderenti all’iniziativa.
Nel caso in cui il preavviso non riporti un avviso pagoPA con un apposito “codice avviso pagoPA”, questo potrà essere pagato sul portale ePayS, alla voce “paga senza codice con inserimento dati”, inserendo in modo manuale numero di preavviso, data dell’infrazione e numero di targa.
Attenzione: nell’effettuare il pagamento tramite portale ePayS senza un “codice avviso pagoPA” ma con inserimento dei dati indentificativi del preavviso, si raccomanda di prestare attenzione a selezionare correttamente il Comune di riferimento che ha emesso il verbale, onde evitare di corrispondere l’importo all’Ente errato.
Informazioni per le modalità di ricorso:
Ai sensi dell’art. 203 del CdS ed entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione, il trasgressore o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Il ricorso può essere consegnato a mano o inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Polizia Municipale o Locale oppure direttamente al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Nel ricorso può eventualmente essere richiesta l’audizione personale. Il ricorso si estende alle sanzioni accessorie.
In alternativa, ai sensi dell’art. 204/bis del CdS ed entro 30 giorni (60 se la persona risiede all’estero) dalla data di contestazione o di notifica della violazione, gli interessati possono proporre opposizione direttamente al Giudice di Pace territorialmente competente.
Il ricorso può essere presentato in lingua italiana o tedesca.
Attenzione: i ricorsi avverso i verbali di infrazione al Codice della strada, emessi dai Comandi di Polizia locale della Provincia Autonoma di Bolzano non possono essere presentati a Alto Adige Riscossioni spa.
Per ulteriori informazioni potete contattarci nei modi QUI riportati